Camper sharing tra privati: la circolare del Ministero fa chiarezza

In una circolare datata 9 giugno 2023, il Ministero dell’Interno indica come illecito il noleggio tra privati in violazione dell’articolo 84 del Codice della Strada. Le conseguenze del cosiddetto “camper sharing” sono multe salate e ritiro del libretto di circolazione.

La pratica del camper sharing, in cui privati mettono a disposizione i loro veicoli attraverso siti web che fungono da intermediari tra domanda e offerta è sempre più diffusa e apprezzata.

Tuttavia, molte di queste condivisioni richiedono la stipula di un contratto temporaneo con il proprietario del camper e il pagamento di un compenso che supera notevolmente le spese di manutenzione.

Questo per il Ministero dell’Interno crea un problema perché, se si richiede un pagamento, l’attività viene considerata come noleggio senza conducente, formula che richiede specifiche formalità per essere legale.

Così lo scorso giugno il Ministero dell’Interno ha emesso una circolare per fare chiarezza sulla situazione del Camper sharing e ricordare le norme che regolano il noleggio senza conducente.

Per poter esercitare l’attività di noleggio senza conducente, è necessario creare un’impresa, aprire una partita IVA e iscriversi al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

Inoltre, bisogna presentare una segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune e al Comune di ogni singola articolazione commerciale.

È anche necessario immatricolare il veicolo per l’uso di terzi da locare senza conducente. Inoltre, chi noleggia un veicolo deve comunicare i propri dati identificativi al Ministero dell’Interno per finalità di prevenzione al terrorismo.

Pertanto, è fondamentale rispettare queste formalità e requisiti per non incorrere in sanzioni per il Camper sharing.

Secondo la normativa, quindi, per condurre regolarmente l’attività di noleggio di veicoli senza conducente, è necessario:

• Aprire un’impresa e ottenere un numero di partita IVA e l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio
• Presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP del Comune dove ha sede l’impresa e al Comune in cui si trova ogni singola filiale commerciale dell’impresa
• Immatricolare il veicolo come ad uso terzi da locare senza conducente
Inoltre, segnala sempre la circolare, chi noleggia un veicolo (Camper sharing) è tenuto a comunicare al CED del Ministero dell’Interno i dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio, per finalità di prevenzione al terrorismo (art. 17 del decreto-legge n. 113/2018).

La circolare è stata inoltrata alle prefetture, ai commissariati e alle forze dell’ordine di tutto il territorio italiano con preghiera di diffusione anche ai corpi di Polizia Locale.

La pratica di condivisione legittima, Camper sharing, si basa invece sul pagamento di un semplice rimborso spese, senza altri tipi di compensi.

Il Ministero ricorda che chiunque noleggi un camper senza aver ottemperato alle formalità richieste sarà soggetto a sanzioni che prevede il pagamento di una multa da 430 a 1.731 euro e il ritiro del libretto di circolazione da due a otto mesi. L’infrazione sarà contestata sia al conducente che al proprietario del camper.

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